Incentivi per stufe e camini

SCOPRI COME PUOI RISPARMIARE SCEGLIENDO I NOSTRI PRODOTTI A PELLET O LEGNA

Contributi del Conto Termico


 

IN COSA CONSISTE

 

Il Conto Termico è un contributo in denaro concesso per l’acquisto di stufe, termocamini e caldaie a biomassa che rispondano a particolari requisiti e che siano installate in sostituzione di alcune tipologie di impianti di riscaldamento già esistenti.

 

Non si tratta di una detrazione fiscale, ma di un incentivo erogato direttamente dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) al richiedente in un’unica soluzione nel caso di un contributo minore o uguale a 5.000 € (quindi praticamente in tutti i casi di stufe, caminetti) o in due rate annue per contributi sopra i 5.000 € (quindi in molti casi di caldaie a biomassa). L’incentivo viene erogato in 2 mesi dalla data di attivazione del contratto (pagamento prima rata ultimo giorno del mese successivo a quello del bimestre in cui ricade la data di attivazione del contratto).

 

Qui trovate un ulteriore approfondimento sull’acquisto stufa detrazione.

 

 

CHI PUÒ ACCEDERE AL CONTO TERMICO

 

- Privati (imprese, persone fisiche, condomini) o Amministrazioni Pubbliche, che sostituiscono un vecchio apparecchio a gasolio, olio combustibile, carbone o biomassa con un nuovo apparecchio a biomassa (legna o pellet)

- Aziende agricole o imprese operanti nel settore forestale che installano un apparecchio a biomassa nuovo (anche non in sostituzione) o sostituiscono un apparecchio a GPL con uno a biomassa ad alta efficienza, in zona non metanizzata.

 

 

CHE PRODOTTI RIENTRANO

 

Un prodotto, per rientrare negli incentivi del Conto Termico, deve dimostrare di rispondere a standard qualitativi particolarmente restrittivi, sia in termini di rendimento che di emissioni in atmosfera.

Qui di seguito trovate l’elenco dei prodotti MCZ che soddisfano i requisiti del Conto Termico:

elenco completo prodotti MCZ Conto Termico 2.0

 

 

Troverete il simbolo a lato nella foto di apertura di ogni prodotto che rientra nel Conto Termico. Per sapere a quanto ammonterebbe l’importo dell’incentivo, visitate la pagina prodotto e cliccate sul bollino. Vi si aprirà una pagina in cui inserirete il vostro Comune di residenza e il sistema calcolerà automaticamente il totale del contributo per il prodotto che avete scelto.

 

Per le stufe a pellet fuori produzione che rientrano nel contributo, abbiamo predisposto un PDF con gli importi relativi ad ogni fascia climatica. Potete scaricarlo qui:

Calcolo del Conto Termico 2.0 per i prodotti MCZ fuori catalogo

 

 

COME VIENE CALCOLATO IL CONTRIBUTO

 

Il contributo che potete ottenere varia in funzione:

 

- della potenza nominale del prodotto scelto

- delle emissioni polveri in atmosfera rilasciate dal prodotto scelto

- delle ore di funzionamento calcolate in media in base alla Provincia e al Comune in cui sarà installato il prodotto.

 

È facile quindi comprendere che un prodotto ad alto rendimento e con bassi livelli di emissioni in atmosfera, installato in una zona climatica particolarmente fredda, otterrà un contributo più alto rispetto ad un prodotto con performance inferiori e installato in un’area più calda.

 

COME RICHIEDERE IL CONTRIBUTO

 

L’ente responsabile della valutazione delle domande e dell’erogazione dei contributi è il GSE (Gestore Servizi Energetici), che tramite il “Portaltermico” fornisce tutti i dettagli utili e le procedure di richiesta dell’incentivo. Lo trovate qui.

All’interno del Portaltermico è disponibile una scheda domanda che il soggetto responsabile o un suo delegato deve compilare esclusivamente on-line. Con il Conto Termico 2.0 la procedura è stata semplificata e prevede un catalogo degli apparecchi domestici, contenente già tutti i dati necessari per la compilazione della pratica. Quindi non è necessario conoscere ogni dettaglio tecnico del prodotto installato per concludere la pratica.

 

La domanda va presentata entro 60 gg dalla data di conclusione dell’intervento. Attenzione: la data di conclusione dell’intervento non può superare di più di 90 giorni la data in cui è stato effettuato l’ultimo pagamento.

 

L’istruttoria GSE si conclude entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza, al netto dei tempi impiegati dal Soggetto Responsabile per fornire eventuali integrazioni e/o osservazioni.

 

In caso di esito positivo dell’istruttoria, tra utente e GSE verrà siglata una scheda-contratto con l’obbligo di conservare la documentazione per tutta la durata dell’incentivo e per i 5 anni successivi.

 

La prima rata dell’incentivo sarà erogata entro l’ultimo giorno del mese successivo al bimestre in cui ricade la data di accettazione della scheda-contratto.

 

 

DOCUMENTI DA SCARICARE

 

Il documento da allegare alla domanda di contributo è la “Dichiarazione di conformità Conto Termico”, che è disponibile nella sezione Documenti tecnici dei vari prodotti.

 

Per maggiori informazioni sul Conto Termico, vi invitiamo a scaricare la documentazione qui allegata:

 

- Testo integrale del Decreto Ministeriale DM 16/2/2016

- Regole applicative per il nuovo Conto Termico

 

Qui di seguito trovate alcuni documenti utili da usare come fac simile:

 

- Certificato di smaltimento

- Dichiarazione di conformità dell’impianto a regola dell’arte

- Rapporto di controllo manutenzione impianto

 

Per maggiori informazioni sulle procedure operative e sui documenti da presentare per ottenere il contributo, visitate il portale GSE al seguente indirizzo:

 

https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-termico

Domande frequenti


Cosa si intende per sostituzione?

Il termine “sostituzione” riferito ai generatori di calore è da intendersi la rimozione di un vecchio generatore e l’installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze. Gli interventi che comportano un incremento della potenza superiore al 10% rispetto a quella del generatore sostituito non sono ammessi in quanto configurano il potenziamento dell’impianto esistente. Qualora l’impianto sostituito risulti insufficiente per coprire i fabbisogni di climatizzazione invernale richiesti, è possibile accedere agli incentivi anche per un impianto potenziato oltre la soglia del 10% (fermi restando i limiti di potenza previsti dal Decreto), purché il corretto dimensionamento del nuovo impianto potenziato sia adeguatamente giustificato nell’asseverazione del tecnico, di cui dall’art. 7, comma 6, lettera c) del Decreto. NOVITA’ APPLICATIVA DEL CONTO TERMICO 2.0: L’asseverazione di cui sopra (per giustificare un incremento della potenza d’impianto superiore al 10%) non è richiesta nel caso di interventi di installazione di stufe e termocamini con potenze post operam fino al 15 kW.

 

Posso accedere al contributo se sostituisco una caldaia a gas GPL?

La sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL è ammessa per i soli interventi effettuati in aree non metanizzate, esclusivamente dalle aziende agricole. Inoltre il nuovo generatore installato deve avere un coefficiente premiante relativo alle emissioni di polveri pari al valore massimo, ovvero 1,5.

 

Posso accedere al contributo se sostituisco una caldaia a gasolio? Questo è un caso tipico ammesso dal GSE, che riguarda la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale alimentati a biomassa, a carbone, a olio combustibile o – appunto – a gasolio. Va sempre tenuto presente che il nuovo apparecchio non deve superare di più del 10% la potenza della caldaia sostituita (a meno di un’asseverazione tecnica adeguata che giustifichi il potenziamento dell’impianto).

 

Posso accedere al contributo del Conto Termico e contemporaneamente alle detrazioni fiscali? No, si tratta di incentivi non cumulabili. Attenzione: nel momento in cui viene acquistato il nuovo apparecchio a biomassa, nella fattura va già indicata la causale e il tipo di incentivo a cui si intende accedere (vedi più oltre alcune indicazioni per la corretta compilazione della fattura/bonifico).

 

Il contributo del Conto Termico può superare il costo effettivo del prodotto?

A seguito della pubblicazione del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”, a partire dal 19 luglio 2014, l’incentivo erogato al soggetto-responsabile non potrà superare il 65% dell’investimento complessivo (somma delle spese ammissibili).

 

Devo sostituire un vecchio camino aperto, che non ha targhe che ne attestino la potenza. Come posso procedere?

Nel caso di camini aperti e in generale di manufatti artigianali costruiti in loco o prodotti installati prima dell’entrata in vigore dell’obbligo di apporre la targa, al posto delle fotografie delle targhe va allegata alla richiesta di incentivo un’ autodichiarazione del soggetto responsabile attestante la stima della potenza del generatore stesso.

 

Come devono essere compilate la fattura e la causale del bonifico?

Ai fini dell’ammissione all’incentivo è necessario produrre copia delle fatture attestanti il costo sostenuto e la ricevuta del bonifico bancario o postale con cui tali spese sono state pagate.

Le fatture devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

  • devono riportare il riferimento al D.M. 16.02.2016

  • devono descrivere con chiarezza la tipologia d’intervento oggetto d’incentivazione;

  • devono riportare la Partita IVA del soggetto emittente beneficiario del pagamento e il nominativo del Soggetto Responsabile, compreso il codice fiscale e/o la Partita IVA;

  • devono essere intestate al Soggetto Responsabile;

  • nel caso in cui il Soggetto abbia fatto ricorso alla locazione finanziaria, la fattura sarà intestata alla società di leasing e dovrà essere allegata anche una copia del contratto di leasing;

  • la somma degli importi deve coincidere con la spesa totale consuntivata indicata nella scheda d’ammissione.

Le ricevute dei bonifici effettuati dovranno essere caratterizzate dai seguenti elementi:

  • la causale deve riportare il riferimento al Decreto Ministeriale del 16.02.2016;

  • la causale deve riportare il riferimento al numero della fattura e relativa data;

  • se non già presenti in altro punto della ricevuta del bonifico, la causale deve riportare Partita IVA e codice fiscale del Soggetto beneficiario del pagamento e del Soggetto Responsabile;

  • in caso di locazione finanziaria, la causale del bonifico effettuato dalla società di leasing deve riportare i riferimenti del Soggetto Responsabile (nominativo e Partita IVA e/o codice fiscale);

  • in caso di finanziamento tramite terzi diverso dal leasing (ad es. il credito al consumo tramite società finanziaria), la causale del bonifico deve riportare i riferimenti del Soggetto Responsabile (nominativo e Partita IVA e/o codice fiscale);

  • in caso di pagamento effettuato da un Soggetto diverso dal Soggetto Responsabile e non riconducibile alle fattispecie suddette (leasing, credito al consumo), la causale deve riportare la frase: ”pagamento effettuato per conto di … (nominativo e codice fiscale del Soggetto Responsabile)”.

Attenzione: per il Conto Termico NON VANNO UTILIZZATI i modelli standard di bonifico che fanno riferimento alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica (65% – 55%) o per la ristrutturazione edilizia (50% – 36%). L’indicazione nella causale di riferimenti a norme di legge inerenti le suddette detrazioni fiscali determina la non accettazione della richiesta. Se inizialmente chi “sbagliava” il bonifico (spesso per colpa della banca) riceveva un preavviso di rigetto e riusciva quindi a “salvare” la pratica, ora l’errata esecuzione del bonifico comporterà la non accettazione della richiesta, quindi un rigetto diretto.

Fac simile di compilazione di una causale di bonifico per Conto Termico:

DM 16/02/2016 FATTURA 1120/2013 SR VFEFCN81L21H471Y P.iva 12345678910 BENEFICIARIO VFEFCN81L21H471Y P.iva 12345678910 “(rif. Decreto) [DM 16/02/2016] + (rif. fattura) [FATTURA 1120/2013] + (Codice Fiscale Soggetto Responsabile) [SR VFEFCN81L21H471Y] + (Codice Fiscale/Partita IVA/Identificativo fiscale beneficiario) [BENEFICIARIO VFEFCN81L21H471Y]

Nota: l’utilizzo dei separatori nell’indicazione delle date, ecc. (/ – ; …) è discrezionale e dipende dalle funzionalità dell’applicativo utilizzato dagli Istituti bancari.

 

Per quanto riguarda le caldaie a pellet, è vero che per ottenere il contributo del Conto Termico è sempre necessario abbinare un sistema di accumulo (puffer o bollitore)?

Sì, anche per gli interventi di caldaie a biomasse con potenza termica inferiore a 500kW. Il dimensionamento del sistema di accumulo deve essere eseguito secondo le disposizioni di pagina 6 dell’allegato I al DM 16/2/16. Dal momento che il sistema di accumulo deve essere opportunamente dimensionato rispetto alle esigenze della struttura a cui si riferisce, ci si attende che il dimensionamento di tale componente sia certificato dall’installatore/progettista e non dal costruttore della caldaia, il quale non può aprioristicamente conoscere il fabbisogno dell’edificio/unità immobiliare su cui si va ad installare il generatore. Laddove l’installazione dell’accumulo inerziale non fosse giudicata necessaria dall’installatore/progettista, stante la deroga prevista per le caldaie a pellet dal GSE (Decreto D.M. 16.02.2016, Allegato 1, cap. 2, par. 2.2, lettera “a”, punto “iv”, 3° capoverso), MCZ Group fornisce la seguente dichiarazione integrativa: Dichiarazione integrativa Conto Termico 2.0 – accumulo su caldaie EN 303-5 (aggiornamento agosto 2021)

 

Qual è la targa di prodotto che va allegata alla domanda di Conto Termico?

Bonus casa ristrutturazione: detrazione fiscale al 50% per ristrutturazione edilizia


IN COSA CONSISTE?

Stufe, caminetti e caldaie a pellet e a legna rientrano nel cosiddetto Bonus Casa per la ristrutturazione edilizia, in quanto sono considerati “opere finalizzate al risparmio energetico e/o all’utilizzo delle fonti rinnovabili”.

 

CHE CARATTERISTICHE DEVONO AVERE I PRODOTTI AGEVOLABILI?

Per rientrare in questa detrazione i prodotti devono avere la certificazione ambientale pari a 4 stelle nel caso di sostituzione di un generatore a biomassa esistente e 5 stelle in tutti gli altri casi.

 

COME VIENE EROGATA LA DETRAZIONE?

Per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022, il contribuente può optare per:

  • l’utilizzo diretto della detrazione fiscale, che sarà ripartita in 10 quote annuali di pari importo;

  • la cessione del credito o lo sconto in fattura (contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi) solo nel caso in cui l’installazione della stufa, caminetto o caldaia rientri nell’ambito di interventi di recupero del patrimonio edilizio e quindi in presenza di una dichiarazione di inizio lavori (es. SCIA, CILA, DIA).

 

CHE SPESE RIENTRANO?

Rientrano come spese ammissibili:

  • Le spese per l’effettuazione di eventuali perizie e sopralluoghi

  • L’acquisto della stufa/ caminetto/ caldaia

  • L’installazione e la prima accensione

  • La realizzazione o l’adeguamento della canna fumaria

 

COSA FARE PER OTTENERLA?

Per ottenere il Bonus Casa occorre:

 

Far installare il prodotto da un installatore abilitato che deve rilasciare la dichiarazione di conformità.

 

Effettuare il pagamento con un apposito “bonifico parlante”, bancario o postale, in cui nella causale siano specificati:

  • Riferimento normativo, ovvero: bonifico per detrazioni previste dall’art. 16-bis del DPR 917/1986;

  • Riferimento della fattura;

  • Codice fiscale del richiedente;

  • Numero di P. IVA o CF del titolare dell’azienda che effettua i lavori e a cui è quindi intestato il bonifico

 

Effettuare la comunicazione online a ENEA attraverso l’apposito sito internet entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo*.

 

Notificare l’intervento nella dichiarazione dei redditi (modulo 730 o modulo unico) allegando la dichiarazione del produttore che trovate nella sezione “Documenti scaricabili”.

 

Conservare tutti i documenti relativi al pagamento della stufa e tutte le fatture degli acquisti di pellet o legna nel periodo incentivato (il combustibile da utilizzare dovrà essere conforme a quanto previsto dal costruttore nel suo libretto di istruzioni, in riferimento alla norma iso 17225-2).

 

*Attenzione: la procedura online di comunicazione ad ENEA richiede di dichiarare la potenza al focolare del prodotto, un valore che normalmente non è riportato nelle schede tecniche né nella documentazione di prodotto. Per calcolarlo potete usare questa semplice formula:

 

potenza al focolare = potenza nominale x 100 : rendimento (al max) esempio: stufa modello club air 10 m1 potenza al focolare = 10 x 100 : 90,4 = 11,06 kw Potenza e rendimento sono disponibili nell’etichetta posta sul retro del prodotto o nelle caratteristiche tecniche presenti nel manuale d’utilizzo.

 

DOCUMENTI DA SCARICARE

 

PER APPROFONDIRE

Per tutte le informazioni relative alle detrazioni, vi invitiamo a consultare il sito e gli appositi vademecum predisposti da ENEA.

Ecobonus: detrazione fiscale al 50% o 65% per riqualificazione energetica


IN COSA CONSISTE?

Stufe, caminetti e caldaie rientrano nel cosiddetto Ecobonus, in quanto aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

L’aliquota applicabile è diversa a seconda dell’intervento effettuato:

  • La detrazione fiscale è pari al 50% per interventi di riqualificazione energetica dell’impianto (comma 2.bis, articolo 14, D.L. 63/2013 e ss.mm.ii.).

  • La detrazione fiscale è pari al 65% nel caso di riqualificazione energetica globale dell’edificio (comma 344, articolo 1, Legge 296/2006 e Decreto interministeriale 06/08/2020 ) ed in relazione ad un progetto complessivo di lavoro sull’intero immobile (involucro ed impianto).

 

CHE CARATTERISTICHE DEVONO AVERE I PRODOTTI AGEVOLABILI?

Per rientrare in questa detrazione i prodotti devono avere rendimento superiore o uguale all’85%. Devono inoltre avere la certificazione ambientale di cui al D.M. 7.11.2017 n. 186 che deve essere pari a:

  • 4 stelle nel caso di sostituzione di un generatore a biomassa esistente;

  • 5 stelle nel caso di nuova installazione

Per certificare il rispetto dei requisiti della stufa, caminetto o caldaia (4 Stelle e 5 Stelle), il tecnico asseveratore necessita di un solo documento: il Certificato Ambientale. Potete verificare in questa pagina le stelle dei prodotti MCZ e scaricare il relativo certificato ambientale dalla pagina documenti tecnici.

 

N.B. Nel caso di sostituzione con biomassa, per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E ed F le chiusure apribili e assimilabili (porte, finestre e vetrine anche se non apribili), che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, sono previsti specifici requisiti di trasmittanza termica.

 

Nel caso specifico di “mera sostituzione”, l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del produttore che trovate nella sezione “Documenti scaricabili”.

 

COME VIENE EROGATA LA DETRAZIONE?

Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, il contribuente può optare per:

  • l’utilizzo diretto della detrazione fiscale, che sarà ripartita in 10 quote annuali di pari importo;

  • la cessione del credito o lo sconto in fattura (contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi).

 

CHE SPESE RIENTRANO?

Rientrano come spese ammissibili:

  • Le prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.);

  • L’eventuale smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente;

  • La fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per l’installazione o per la sostituzione, a regola d’arte, dell’impianto termico esistente con la stufa, camino o caldaia.

 

COME FARE PER OTTENERLA?

Per richiedere l’agevolazione Ecobonus è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:

  • asseverazione di un tecnico abilitato o dichiarazione resa dal direttore dei lavori, che consente di dimostrare la rispondenza dell’intervento ai requisiti tecnici richiesti e la congruità della spesa. Attenzione: l’asseverazione non è necessaria nel caso di “mera sostituzione”, che avviene quando il generatore a biomassa esistente viene sostituito con una stessa tipologia di generatore, stesso combustibile e potenza non superiore al 10% dell’esistente. In questo caso l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del produttore che trovate nella sezione “Documenti scaricabili”. Se rientra in questa casistica, l’ammontare della spesa per l’acquisto di una stufa, caminetto o caldaia non può superare i € 350 a kW (per prodotti fino a 35 kW – allegato I al D.M. 6.08.2020).

  • aattestato di prestazione energetica (APE), nel caso di intervento rientrante nel comma 344 (riqualificazione energetica globale dell’edificio)

  • scheda descrittiva dell’intervento relativa agli interventi realizzati

  • scheda tecnica del generatore installato

Occorre inoltre effettuare il pagamento con bonifico bancario o postale, indicate l’apposita causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è stato eseguito il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori) e conservarlo.

 

Infine occorre effettuare la comunicazione online a ENEA attraverso l’apposito sito internet.

 

DOCUMENTI DA SCARICARE

 

PER APPROFONDIRE

Per tutte le informazioni relative alle detrazioni, vi invitiamo a consultare il sito e gli appositi vademecum predisposti da ENEA.

Superbonus o Superecobonus


IN COSA CONSISTE?

Il Superbonus o Superecobonus è un’agevolazione prevista dal cosiddetto Decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica.

 

CHE CARATTERISTICHE DEVONO AVERE I PRODOTTI AGEVOLABILI?

Gli impianti a biomassa possono rientrare come:

  • INTERVENTI TRAINANTI solo nel caso di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con caldaia a biomassa per gli edifici unifamiliari/plurifamiliari (no condomini)

  • INTERVENTI TRAINATI nel caso di sostituzione impianto esistente.

L’insieme degli interventi realizzati devono consentire il doppio salto di classe energetica, ovvero il salto alla classe più alta se l’immobile si trova già in classe A3.

Perché un apparecchio a biomassa possa accedere al Superbonus come intervento trainante sono necessarie alcune condizioni stringenti:

  • l’abitazione deve essere ubicata in un Comune non soggetto a procedure di infrazione per la qualità dell’aria;

  • l’edificio deve essere situato in un’area non metanizzata;

  • l’edificio deve essere già dotato di un impianto di riscaldamento autonomo

  • il prodotto a biomassa deve essere una caldaia (EN303-5) con prestazioni emissive elevate (5 stelle).

Perché un apparecchio a biomassa possa accedere al Superbonus come intervento trainato, il prodotto deve rispettare i requisiti di rendimento previsti per Ecobonus e quindi:

  • deve avere rendimento superiore o uguale all’85%;

  • in caso di sostituzione di un generatore esistente a biomassa deve avere una classe di qualità ambientale pari a 4 stelle;

  • per la sostituzione di un generatore non a biomassa deve avere una classe di qualità ambientale pari a 5 stelle.

 

COME VIENE EROGATA LA DETRAZIONE?

Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, il contribuente può optare per:

  • l’utilizzo diretto della detrazione fiscale, che sarà ripartita in 5 quote annuali di pari importo;

  • la cessione del credito o lo sconto in fattura (contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi).

 

CHE SPESE RIENTRANO?

Rientrano come spese ammissibili:

  • Le prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.);

  • L’eventuale smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente

  • La fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per l’installazione o per la sostituzione, a regola d’arte, dell’impianto termico esistente con la stufa, camino o caldaia.

 

COSA FARE PER OTTENERLA?

Per ottenere il Superbonus occorre prima di tutto una attestazione di prestazione energetica, da redigersi prima e dopo gli interventi.

Il tecnico deve “asseverare”:

  • il rispetto dei “requisiti tecnici” previsti dal DM 6 agosto 2020;

  • la “congruità” delle spese sostenute rispetto ai “massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento”.

Valgono inoltre tutti gli adempimenti richiesti da Ecobonus e quindi è necessario:

  • Effettuare il pagamento con bonifico bancario o postale, indicante la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è stato eseguito il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

  • Essere in possesso del visto di conformità (rilasciato da commercialisti e CAF) «che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi»: controllo asseverazioni dei tecnici e polizza

  • Essere in possesso dell’asseverazione del tecnico abilitato: rispetto requisiti e congruità spese sostenute per gli interventi, una copia trasmessa all’ENEA (via telematica, cfr. Decreto Asseverazioni). Rilasciata a fine lavori o per ogni SAL. Include APE ante e post intervento, rilasciato dal tecnico abilitato o progettista o DL nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, assieme alla Relazione tecnica (obbligatoria!)

Infine occorre effettuare la comunicazione online a ENEA attraverso l’apposito sito internet entro 90gg dalla fine lavori.

 

PER APPROFONDIRE

Per tutte le informazioni relative alle detrazioni, vi invitiamo a consultare il sito e gli appositi vademecum predisposti da ENEA.

Iva agevolata su interventi di recupero del patrimonio edilizio


Con Legge 23/12/1999 n. 488 all’art. 7 comma 1 lett. B) è stata introdotta l’aliquota agevolata del 10% sulle prestazioni e interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31 1° comma lett. a), b) (manutenzione ordinaria e straordinaria), salvo per alcuni beni significativi individuati dal D.M. 29/12/1999 (fra cui le caldaie). Tale previsione è diventata a tempo illimitato con Legge 23/12/2009 n. 191 art. 2 comma 11.

Risulta chiaro pertanto che sulle cessioni con posa in opera di caminetti e/o stufe si applica l’aliquota IVA del 10% sul valore della prestazione, degli accessori e sul valore del bene pari al valore della prestazione e degli accessori stessi.

 

Sintesi aliquote IVA applicabili alle cessioni di caminetti e stufe
Fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata Manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a), b) art. 31, legge 457/78 Restauro e risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica di cui alle lettere c), d), e) art. 31 legge 457/78 Costruzione di un’abitazione non di lusso
Cessioni di beni “finiti” con posa in opera 10% con la limitazione di alcuni beni significativi 10% 4%
Cessioni di beni “finiti” senza posa in opera 22% 10% 4%